IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL BAROLO DOCG
Decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio
1980
La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo",
già riconosciuto a denominazione di origine controllata
con Dpr 23 aprile 1966, che corrisponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Zona di produzione: la zona di origine delle uve atte
a produrre il "Barolo", comprendente i territori già
delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1933, n. 238, nonchè
quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 1 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero
territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga
d'Alba e in parte il territorio dei comuni di Monforte d'Alba,
Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco
e Roddi ricadenti nella provincia di Cuneo.
Vitigno: il "Barolo" deve essere ottenuto esclusivamente
dalle uve del vitigno "Nebbiolo" delle sottovarietà
"Michet", "Lampia" e "Rosé"
prodotte nella zona di origine descritta.
Invecchiamento minimo per legge: il vino deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni e conservato per
almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.
Il "Barolo" sottoposto a un periodo di invecchiamento
non inferiore a cinque anni può portare come specificazione
aggiuntiva la dizione "riserva".
Il "Barolo" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: rosso granato con riflessi arancione;
Odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
Sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato,
armonico;
Gradazione alcolica minima complessiva: 13%;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco minimo: 23 g/l;
Fonte: G.U. Repubblica Italiana n. 21 del 22 gennaio 1981; artt.
1, 2, 3, 7, 8, 9.
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