IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL BARBARESCO DOCG
Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1980
La denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco"
è riservata al vino rosso "Barbaresco" già
riconosciuto a denominazione di origine controllata con con Dpr
23 aprile 1966, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Zona di produzione: la zona di origine delle uve atte
a produrre il "Barbaresco", comprendente i territori
già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1933, n. 238,
nonchè quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui
al secondo comma dell'articolo 1 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930,
include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso
(già frazione di Barbaresco) e parte della frazione "San
Rocco Seno d'Elvio" già facente parte del comune di
Barbaresco e aggregata al comune di Alba con Dpr 17 aprile 1957,
n. 482, ricadenti nella provincia di cuneo.
Vitigno: il "Barbaresco" deve essere ottenuto
esclusivamente dalle uve del vitigno "Nebbiolo" delle
sottovarietà "Michet", "Lampia" e "Rosé"
prodotte nella zona di origine descritta.
Invecchiamento minimo per legge: il vino deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato
per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di castagno.
Il "Barbaresco" sottoposto a un periodo di invecchiamento
non inferiore a quattro anni può portare come specificazione
aggiuntiva la dizione "riserva".
Il "Barbaresco" all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: rosso granato con riflessi arancione;
Odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
Sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato,
armonico;
Gradazione alcolica minima complessiva: 12,5%;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco minimo: 23 g/l;
Fonte: G.U. Repubblica Italiana n. 242 del 3 settembre 1981;
artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9.
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