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Decreto 2 novembre 1994 Riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini "Langhe"
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Composizione vigneti
Art. 3 Zona di produzione
Art. 4 Caratteristiche dei vigneti e delle uve
Art. 5 Vinificazione
Art. 6 Caratteristiche dei vini al consumo
Art. 7 Designazione e presentazione
Art. 8 Controlli aggiuntivi
Art. 9 Sanzioni
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 Luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini;
Vista l’istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Langhe",
corredata dal parere della regione Piemonte;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di
produzione dei vini "Langhe", formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 Marzo 1994;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere
ed alla proposta del disciplinare sopra citati; Vista la legge
10 Febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni
di origine dei vini;
Considerato che l’articolo 8 della predetta Legge, concernente
modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione
vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari, e forestali;
Visto l’articolo 32 della citata Legge concernente disposizioni
transitorie Decreta:
Art. 1
E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata
"Langhe" ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare
di produzione. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare
di produzione che entra in vigore il 1 Settembre 1995.
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio il proprio
prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995,
con la denominazione di origine controllata "Langhe" sono tenuti
ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 10 Febbraio 1992, n.
164, recante norme relative all’albo dei vigneti ed alla denuncia
delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presenta decreto.
Art. 3
Ai vini da tavola ad indicazione geografica "Langhe"
che alla data di entrata in vigore dell’unito disciplinare di
produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5
Litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:
- di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici; - di diciotto mesi per il prodotto giacente
presso ditte diverse da quelle di cui sopra; - di ventiquattro
mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi
pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze
di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che,
entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano denunciate all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi competente per territorio e che sui recipienti
sia apposta, a cura dell’ispettorato stesso, la stampigliatura
"vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso,
cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti
dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.
Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze
di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per
quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l’imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all’Ufficio
periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente
per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di sei mesi. All’atto della cessione le rimanenze di cui trattasi
devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato
dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi
della relativa denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Roma, 22 novembre 1994
Il Ministro: POLI BORTONE
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini "Langhe"
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Langhe"
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Composizione vigneti
La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione
è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti
da vigneti composti da uno o più tra i vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, "raccomandati" od "autorizzati" per la
Provincia di Cuneo.
La denominazione "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni:
Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Arneis, Favorita, Chardonnay, è riservata
ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai
corrispondenti vitigni. Fanno parte dell'albo vigneti del vino
a D.O.C. "Langhe", senza altra specificazione, i vigneti iscritti
agli albi dei vini a D.O.C.: "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Freisa,
"Langhe" Arneis, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Favorita, "Langhe"
Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", con
le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi
dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della Provincia di Cuneo rispettivamente
indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
"Langhe" Nebbiolo:
vini a D.O.C.G. e D.O.C.: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d'Alba
e Roero;
"Langhe" Dolcetto:
vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d’Alba, Dolcetto d’Alba, Dolcetto
di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
"Langhe" Arneis: vino a D.O.C.: Roero-Arneis.
E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui
al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni, anche per più denominazioni di origine,
per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di più rivendicazioni
di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto
di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di
uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo
più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione
dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento
dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine
controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente
indicate:
"Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe"
Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay:
l'intero territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Cuneo:
Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco,
Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,
Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo,
Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe,
Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia,
Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano,
Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano,
La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia,
Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba,
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba,
Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro,
Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo,
Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta
Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele
Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero,
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva
Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba,
Vicoforte. "Langhe" Arneis
l'intero territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Cuneo:
Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo,
Corneliano d’Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano
Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello
D’Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca,
Roddi, Rodello, S.Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva
Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba.
Art. 4
Caratteristiche dei vigneti e delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte
a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati,
di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni
di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera)
ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere
quelli generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici
competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare,
i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto
dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici
volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
VINI
|
Resa uva q.li/Ha
|
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
|
"Langhe" rosso |
100
|
10,5
|
"Langhe" bianco |
110
|
9,5
|
"Langhe" Nebbiolo |
90
|
11
|
"Langhe" Freisa |
90
|
10,5
|
"Langhe" Dolcetto |
100
|
10
|
"Langhe" Arneis |
110
|
9,5
|
"Langhe" Favorita |
100
|
10
|
"Langhe" Chardonnay |
100
|
10
|
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita
delle uve purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare.
Art. 5
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata dall'articolo 3. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle
Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire
ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per i vini di cui all'articolo 2 la resa massima dell'uva in vino
non deve essere superiore al 70 %. Le eventuali maggiori rese
non avranno diritti alla D.O.C.
E’ consentita, nella misura massima del 15% del volume, la correzione
dei mosti o dei vini di cui all’articolo 2 con mosti o vini ottenuti
da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente
disciplinare.
E' consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. "Barolo" e "Barbaresco",
siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di
invecchiamento, con le denominazioni "Langhe" o "Langhe" Nebbiolo
purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione
del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.
Art. 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'articolo 2 all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Langhe" rosso:
colore: rubino, tendente al granato; odore: caratteristico, vinoso,
intenso; sapore: asciutto, di buon corpo; tit. alc. vol. comp.
min.: 11% acidità totale minima: 5 per mille estratto secco netto:
20 per mille.
"Langhe" bianco:
colore: bianco paglierino più o meno intenso odore: delicato,
fine, intenso; sapore: delicato, armonico; tit. alc. vol. comp.
min.: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco
netto: 15 per mille.
"Langhe" Nebbiolo:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati odore: caratteristico,
tenue e delicato; sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato,
oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Dolcetto:
colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo,
armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 11 %; acidità totale minima:
5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Freisa:
colore: rosso rubino o rosso cerasuolo odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace tit. alc.
vol. comp. min.: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto
secco netto: 20 per mille.
"Langhe" Arneis:
colore: paglierino; odore: caratteristico fine, intenso; sapore:
asciutto, fresco, delicato; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4.5 per mille; estratto secco netto: 15
per mille.
"Langhe" Favorita:
colore: paglierino; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco
con retrogusto amarognolo; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille.
"Langhe" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero,
profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 5 per
mille; estratto secco netto: 15 per mille.
Art. 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Langhe" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
riserva, vecchio e similari. Nella designazione di tutte le tipologie
della denominazione di origine Langhe è vietato l'impiego di indicazioni
geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
cascine, zone e località anche comprese nella zona delimitata
dall'articolo 3. La denominazione di origine Langhe seguita da
una delle seguenti specificazioni di vitigno: Freisa, Favorita,
Chardonnay, può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita
dal corrispondente toponimo, purché le uve provengano totalmente
dal medesimo vigneto e la produzione massima di uva ad ettaro
non sia superiore a 80 quintali. Nella designazione dei vini di
cui all’art. 2 è consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente. In sede di designazione dei vini di cui
all'art. 2 la denominazione "Langhe", immediatamente seguita dalla
dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere
immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in
etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli
utilizzati per indicare la denominazione "Langhe" e con lo stesso
colore. Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Langhe"
è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Tuttavia, per il vino a denominazione di origine "Langhe" senza
alcuna specificazione detta indicazione è facoltativa. I vini
per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata
rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni:
Nebbiolo, Freisa, Arneis, Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono
essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C.
"Langhe" senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione
del detentore agli organismi competenti.
Art. 8
Controlli aggiuntivi
La Regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati,
può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura
delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve,
anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati
atti a fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata "Langhe".
Art. 9
Sanzioni
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con
la denominazione di cui all'articolo 1, che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti
l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione
degli stessi prodotti è punito a norma degli articoli 28, 29,
30 e 31 della legge 164/1992.
Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE.
Fonte: sito della Regione Piemonte
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